Art. 37.
(Valutazione di impatto ambientale).

      1. Nell'ambito di procedimenti autorizzatori per la realizzazione di un impianto o di un'opera, per i quali si prevede un impatto ambientale rilevante, segnatamente per loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, la valutazione di impatto del relativo progetto integra e completa l'istruttoria, con la diretta considerazione dei fattori ambientali, secondo le modalità indicate nel presente capo.